Dimissioni, in vigore le nuove regole

Dal 12 marzo 2016 sarà operativa la nuova procedura per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Il lavoratore dovrà compilare in autonomia il modello telematico da trasmettere al datore di lavoro tramite posta elettronica, anche certificata, e alla Direzione territoriale del lavoro competente o, in alternativa, rivolgersi a soggetti terzi che possano garantire la regolarità del procedimento. Il mancato utilizzo della procedura comporterà l’inefficacia di ogni altra forma di comunicazione delle dimissioni o del recesso.

Quali sono le modalità operative da adottare?

Il lavoratore:

–    Compila in autonomia il modello telematico che trasmetterà al datore di lavoro tramite posta elettronica, anche certificata, e alla DTL competente. In questa ipotesi deve essere stata effettuata l’abilitazione ai servizi telematici dell’Inps che prevedono il possesso del pin.
–    Si rivolge ad uno dei soggetti abilitati( patronati, organizzazioni sindacali), obbligati ad accertare l’identità del lavoratore, i quali provvedono alla compilazione del modulo di dimissione o di recesso e ne curano la trasmissione.

Il mancato utilizzo della procedura comporterà l’inefficacia di ogni altra forma di comunicazione delle dimissioni o del recesso.

Casi di non applicabilità

La procedura non deve essere utilizzata nei casi di:
–    Dimissioni durante la maternità/paternità poiché regolati da norme specifiche
–    Lavoro domestico
–    Procedura di conciliazione
–    Durante il periodo di prova
–    Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto
–    Rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro
–    Rapporti di collaborazione con partita iva

Le dimissioni costituiscono un atto recettizio che assumono efficacia giuridica nel momento in cui entrano nella sfera di conoscenza del datore di lavoro. Di conseguenza, la data di ricezione della PEC costituisce la data di decorrenza del preavviso ovvero della risoluzione qualora il lavoratore non abbia inteso risolvere il rapporto di lavoro con effetto immediato,

La norma non prevede interventi da parte del datore di lavoro che prenderà atto delle comunicazioni che riceverà nella propria casella di posta elettronica.

Un’ulteriore salvaguardia a garanzia del lavoratore è la possibilità di revocare le dimissioni o il recesso entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo. Anche la volontà di revoca deve essere comunicata tramite la nuova procedura.

Per quanto concerne il regime sanzionatorio il datore di lavoro può essere passibile di una sanzione minima di € 500 fino a € 30.000 qualora alterasse i moduli.

** per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Ministero del lavoro:
www.lavoro.gov.it